Perché una fondazione di partecipazione

La Fondazione di partecipazione

Caratteristiche generali

La Fondazione di partecipazione nasce a metà degli anni Novanta, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall’inizio ingenti patrimoni.
L’istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l’aspetto personale, proprio dell’associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni.

Gli elementi tipici della Fondazione di partecipazione possono essere così elencati:

    • Partecipazione
      La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non spezza, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l’ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.
    • Pluralità di fondatori
      La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilateralità dell’atto costitutivo; nella Fondazione di partecipazione si realizza una “unilateralità plurisoggettiva” che non contrasta con l’idea di fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento del medesimo scopo immutabile.
    • Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta
      La Fondazione di partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all’iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte di soggetti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione stessa. La struttura aperta del patrimonio rende possibile l’esistenza di fondatori successivi (soggetti che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a incrementare il fondo di dotazione con un contributo rilevante rispetto ai fini della stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali).
    • Scopo immutabile
      Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l’elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. Lo scopo immutabile non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo (ma semplicemente in ente partecipato), proprio perché lo scopo rimane, appunto, immutabile.
    • Assenza di scopo di lucro
      La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei soggetti partecipanti.
    • Finalità operativa
      la Fondazione di partecipazione nasce perla gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina, l’istituto si adatta all’applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale).
    • Patrimonio (in senso stretto)
      Il patrimonio della fondazione, o fondo patrimoniale, è il fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da soggetti terzi; il fondo di dotazione è la parte intangibile del Patrimonio dell’ente (sono spendibili soltanto le rendite); è la base dell’ente, su di esso poggiano la personalità giuridica dell’ente e l’autonomia patrimoniale dello stesso nei confronti dei terzi.
    • Fondo di gestione
      E’ sostanzialmente la “cassa” della fondazione ed è composto da:

      • rendite e proventi derivanti dal Fondo Patrimoniale e dalle attività della fondazione
      • il contributo annuo dei Fondatori Promotori, Nuovi Fondatori, e Partecipanti nella somma deliberata dal Consiglio di Gestione.
      • eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie che non siamo espressamente destinate al Fondo Patrimoniale
      • eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e da altri Enti pubblici o territoriali espressamente destinate al Fondo di Gestione
      • i contributi in qualunque forma destinati espressamente agli scopi della Fondazione espressamente destinati al Fondo di Gestione
      • proventi derivanti dalle attività della fondazione